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Le articolazioni periferiche del Ministero della Giustizia: dall'Unità d'Italia ai giorni nostri

Cenni storici

Un generale riordino si ebbe con l'Unità d'Italia nel 1861, ricalcando in gran parte la ripartizione sub-provinciale (circondari o sottoprefetture).

Nel 1923 furono soppresse le quattro cassazioni "regionali" e furono ridistribuite (a favore del Mezzogiorno) le Corti d'Appello. Una revisione generale con drastico sfoltimento dei Tribunali si ebbe poi con l'emanazione del vigente ordinamento giudiziario, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.

Nel 1998 con l'abolizione del ufficio del Pretore si è razionalizzata la struttura ordinamentale periferica della giustizia in Italia con d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, dando, altresì, delega al Governo di ridisegnare le circoscrizioni dei Tribunali maggiori (Roma, Milano, Torino, ecc.), con l'istituzione di nuovi tribunali metropolitani. In attuazione delle deleghe venne emanato il d.lgs 3 dicembre 1999 n. 491 che, tra l'altro, istituì due nuovi tribunali presso Tivoli e Giugliano in Campania e procedette alla revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino. Seguirono poi la legge 18 agosto 2000 n. 237 concernente la ridefinizione della competenza territoriale dei tribunali di Bergamo, Como e Lecco ed il d.lgs 14 maggio 2001 n. 211 relativo alla revisione dei circondari di Ascoli Piceno e di Taranto.

Articolazione territoriale

In Italia sono presenti 26 corti d'appello e 3 sezioni staccate, la cui competenza territoriale è definita distretto. Le corti d'appello raccordano 165 circondari di tribunali. Le 3 sezioni staccate di Corte d'Appello, sono: Bolzano, sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento; Sassari, sezione distaccata della Corte d'Appello di Cagliari; Taranto, sezione distaccata della Corte d'Appello di Lecce.

L'organizzazione territoriale in distretti di corte d'appello e circondari di tribunale non è basata o coincidente con le circoscrizioni regionali e provinciali.

 

Tutti i capoluoghi di regione hanno una sede di Corte di Appello, esclusa Aosta e quasi tutte le province (incluse quelle di nuova istituzione) sono dotate di almeno un tribunale, fatta eccezione per Carbonia-Iglesias e Medio Campidano che ne sono prive e rientrano nel circondario di Cagliari.

 

Alcune ultime revisioni hanno tuttavia armonizzato le circoscrizioni per renderle omogenee alle province mentre in precedenza non si teneva conto neanche delle regioni. Inoltre, non tutti i capoluoghi di provincia sono sedi di tribunali

Circoscrizioni giudiziarie

Anteprima foto -

All'interno dei distretti di Corte di appello troviamo il tribunale il cui ambito territoriale (Circoscrizione giudiziaria) viene definita circondario

Numerosi tribunali sono organizzati inoltre con sezioni distaccate nei principali centri del circondario (220), spesso corrispondenti con la sede delle soppresse Preture, il cui territorio veniva definito mandamento. Le sedi staccate per le figure e i servizi di Presidente del Tribunale, di Giudice delle Esecuzioni, di GIP, di GUP e la Procura della Repubblica fanno comunque riferimento al Tribunale con sede nel capoluogo di circondario. Per quanto concerne le Procure ordinarie la circoscrizione è quella del Tribunale ordinario cui afferiscono, così come per le Procure Distrettuali antimafia, la cui circoscrizione è rappresentata dal distretto della Corte d'Appello. Ovviamente per la Corte Suprema di Cassazione e per la Procura Nazionale Anfimafia la competenza sarà su tutto il territorio nazionale.

La riforma del 2012 delle circoscrizioni giudiziarie

Il decreti legislativi del 7 settembre 2012 nn. 155 e 156 hanno previsto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148.

 

 

 


 

I decreti prevedono:

  • la soppressione di 31 sedi di Tribunale e delle relative Procure della Repubblica (Acqui Terme; Alba; Ariano Irpino; Avezzano; Bassano del Grappa; Camerino; Casale Monferrato; Chiavari; Crema; Lanciano; Lucera; Melfi; Mistretta; Modica; Mondovì; Montepulciano; Nicosia; Orvieto; Pinerolo; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; Sanremo; Sant'Angelo dei Lombardi; Sulmona; Tolmezzo; Tortona; Urbino; Vasto; Vigevano; Voghera);
  • l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli nord nella città di Aversa (in realtà nuova denominazione del tribunale istituito nella città di Giugliano in Campania, ma mai effettivamente operativo);
  • la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;
  • la soppressione di 667 sedi di giudice di pace.

La soppressione delle sedi e delle sezioni distaccate di tribunale è divenuta operativa dal 13 settembre 2013 (ad eccezione del Tribunale di Urbino, la cui soppressione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2013, perché il Governo nell'adottare il decreto legislativo aveva ecceduto la delega ricevuta dal Parlamento, in quanto Urbino è capoluogo, insieme a Pesaro, della Provincia di Pesaro e Urbino). Contestualmente, è stata autorizzata dal Ministero della Giustizia - per un ulteriore anno, fino al 13 settembre 2014 – la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso otto sedi soppresse di tribunale: sedi con un numero di abitanti superiore a 180.000 e sedi con una sopravvenienza media annuale di 6.874 affari. In relazione al primo parametro sono stati individuati i Tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano; con riferimento al parametro della domanda di giustizia sono stati individuati i Tribunali di Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo. Inoltre presso il Tribunale di Rossano si svolgeranno anche i dibattimenti penali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013.

Il decreto legislativo n. 156/2012 prevede la facoltà, per gli enti locali interessati, di chiedere il mantenimento degli uffici, anche con accorpamenti, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi,affermando contestualmente però anche, qualora l'ente non rispetti gli impegni relativi alle spese ed al personale amministrativo per un periodo superiore ad anno, la soppressione dell'ufficio interessato.

 

(estratto da Wikipedia l’enciclopedia libera)