Salta al contenuto

Sapere di più-Civile fallimentare

CIVILE – FALLIMENTARE

Il Pubblico ministero può richiedere il fallimento del debitore:

  1. quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore,dalla chiusra dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore (art. 7, c°1 Legge Fallimentare);

  2. quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile (art. 7, c°2 Legge Fallimentare).