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Sanzioni amministrative
Ufficio che lo rilascia: Casellario Giudiziale
Numero della stanza: - Piano seminterrato- entrando di fronte scala piano terra
Orario di apertura al pubblico: vai al link http://www.procura.lodi.it/it/Content/Index/26045
- Certificato delle sanzioni amministrative (art. 31)
- Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi (art. 31)
- Visura delle iscrizioni (art. 33)
Per ottenerlo occorrono:
- Domanda di richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta utilizzando i relativi moduli;
- Una copia della visura camerale della società;
Il legale rappresentante può delegare una terza persona compilando con i dati di quest’ultima il modulo di delega, firmandolo in calce ed allegando le copie del proprio documento d’identità e del documento d’identità del delegato entrambi in corso di validità;
Domanda di richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta utilizzando i relativi moduli;
- domanda in carta libera
- 1 marca da bollo da €. 16,00
- 1 marca per diritti di certificato da €. 7,74 per il ritiro immediato
- 1 marca per diritti di certificato da €. 3,87 per il ritiro dopo 3 giorni lavorativi
- documento di identità non scaduto
Attenzione
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, nei certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: « A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ». Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
NOTE LEGISLATIVE
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (pubblicato nella G.U. 13/02/2003 n. 36, Serie Ordinaria)
Art. 31 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002
- L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dall'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
- Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
Art. 33 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002
- La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
- Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2 (6/a).