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Sapere di più-Civile contenzioso
CIVILE – CONTENZIOSO
Il Pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi previsti dalla legge (art. 69 C.P.C.)
A pena di nullità rilevabile d’ufficio il P.M. deve intervenire:
-
nella cause che egli stesso può proporre;
-
nella cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
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nella cause riguardanti lo stato e le capacità delle persone;
-
in materia elettorale;
-
può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse ( art.70 C.P.C.);
-
deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
NEW 2014 - Separazione consensuale - convenzione di negoziazione assistita art.6 - "NULLA OSTA" della Procura
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». (14A08730) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)